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Titolo I
PRINCIPI
Art. 1 - Criteri e principi
fondamentali
- Il Comune di Osnago esercita la propria
autonomia, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed
economico della propria comunità e realizza il proprio indirizzo
politico ed amministrativo attraverso l’esercizio di funzioni proprie
e di quelle conferite con leggi dello stato e della regione, secondo il
principio di sussidiarietà, nel rispetto dello Statuto del comune,
della Costituzione della Repubblica e dei principi generali dell’ordinamento
dei comuni che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia
normativa del comune.
- Adegua la propria attività a favore della
popolazione ai principi della programmazione statale, regionale e
provinciale perseguendo criteri di buona amministrazione nel rispetto
della legalità e dei principi costituzionali, nonché della storia e
delle tradizioni locali.
- Persegue la collaborazione e la
cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e
sindacali alla amministrazione. Riconosce che presupposto della
partecipazione è l'informazione e cura, a tale fine, l’istituzione di
mezzi e strumenti idonei
- Interviene a sostegno della sicurezza
sociale e tutela la persona, con particolare attenzione alle fasce più
deboli della propria comunità, anche con l'attività delle
organizzazioni di volontariato. Con spirito di solidarietà ed
accoglienza sostiene l'inserimento nella popolazione locale degli
immigrati e dei profughi e favorisce i rapporti con altre culture e
presenze.
- Tutela e sviluppa le risorse naturali,
ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per
garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
- li Comune favorisce e sviluppa, pure
attraverso forme associative, i rapporti di collaborazione con altri
Enti Locali per le realizzazioni di interesse comune ed aderisce alle
associazioni nazionali.
- Nell'ambito delle proprie funzioni
favorisce e sviluppa forme di cooperazione anche con le collettività
locali di altri stati ritenute utili ai fini dello sviluppo della
propria comunità.
Art. 2 - Sede - stemma -
gonfalone
- La sede del Comune è situata nel
capoluogo. Negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di
Osnago e, con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 4013 in data 10.9. 1982.
- Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche
ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone
comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. n. 4013 in data 10
settembre 1982. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non
istituzionali, sono vietati.
Art. 3 - Rapporti con le
realtà sociali
- L'attività del Comune è improntata a
criteri di apertura alle realtà socio-culturali locali ed alle
organizzazioni del mondo produttivo favorendone la partecipazione e la
cooperazione nella programmazione delle proprie attività nell'interesse
della comunità amministrata.
- Il Comune promuove azioni per favorire
pari opportunità per le donne e per gli uomini, per valorizzare i
diritti dei minori e dei soggetti più deboli della società, per
attuare una pacifica convivenza e per eliminare ogni forma di
discriminazione.
- Nella prospettiva dell'integrazione
europea il Comune promuove iniziative che consentano una maggiore
conoscenza della normativa vigente in relazione all'Amministrazione
degli Enti Locali inseriti in una realtà internazionale
- Il Comune impronta la propria azione nel
rispetto del principio di sussidiarietà secondo cui la responsabilità
pubblica compete all’autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai cittadini e valorizza la solidarietà
sociale in collaborazione con le autonome iniziative dei cittadini e
delle associazioni locali.
Titolo Il
ORGANI ED UFFICI
Art.
4 Gli organi di governo
- Il consiglio ed il sindaco sono gli organi
elettivi del comune.
- La giunta è l'organo nominato dal sindaco
secondo le norme vigenti.
- Essi svolgono i compiti e le funzioni loro
attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
- Ai sensi dell'art. 67 del Dlgs 267/2000, i
Consiglieri, Assessori e Sindaco del Comune possono essere nominati
componenti dei Consigli di Amministrazione di Consorzi e società di
capitali a partecipazione maggioritaria o minoritaria del Comune.
Art. 5 - Consiglio Comunale
- Il Consiglio Comunale, rappresentando
l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo
politico amministrativo.
- Il Consiglio, costituito in conformità
alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Art. 6 - Il consiglio
presidenza
- Il consiglio comunale è convocato e
presieduto dal sindaco.
- In caso di assenza e di impedimento del
sindaco il consiglio è convocato e/o presieduto dal vicesindaco.
- Durante le sedute consiliari in caso di
assenza anche del vice-sindaco presiedono in ordine di anzianità gli
assessori.
Art. 7 - Convalida dei
consiglieri
- Nella prima adunanza successiva alla
elezione il consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti
sulla base di una relazione del sindaco, sentiti i capigruppo Consiliari
o il consigliere di ogni lista che ha ricevuto il maggior numero di
voti, da depositarsi presso la segreteria del comune almeno 48 ore prima
della riunione per il parere di legittimità del segretario.
Art. 8 - Norme generali di
funzionamento
1. Il Consiglio Comunale
adotta, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il regolamento
disciplinante il suo funzionamento in conformità ai seguenti principi:
- Le sedute del consiglio comunale sono
pubbliche salvi i casi concernenti persone per cui è stabilita la
seduta segreta.
- Le decisioni sono prese a scrutinio palese
salvo che la legge non disponga modalità di
votazione che richiedono lo
scrutinio segreto. Salvi i casi in cui la legge e lo Statuto non
dispongano altrimenti le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta
dai votanti.
- gli avvisi di convocazione devono
pervenire con anticipo di almeno tre giorni liberi ed interi al
consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di
trasmissione che documenti l’invio; in caso di urgenza, la consegna
dovrà avere luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la
riunione;
- la riunione è valida con la presenza
della metà del numero dei componenti assegnati, escluso il Sindaco; in
seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo
dei componenti assegnati, escluso il Sindaco;
- nessun argomento può essere posto in
discussione se non sia stata assicurata ad opera del Sindaco un’adeguata
e preventiva informazione ai gruppi consigliari e ai singoli consiglieri
mediante deposito degli atti almeno 48 ore prima della riunione;
- il Sindaco ha poteri di convocazione e di
direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito
per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti. Ogni rinvio
deve essere motivato;
- è fissato il periodo di tempo da
dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni ed
interpellanze.
- è previsto il tempo massimo per gli
interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- la gestione delle risorse finanziarie del
Consiglio è seguita da un funzionario comunale.
Art. 9
- Consiglieri
- I consiglieri esercitano le loro funzioni
senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale.
Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle
materie di competenza del consiglio, nonché di presentare
interrogazioni e mozioni.
- I consiglieri hanno il dovere di
partecipare alle riunioni del Consiglio.
- Ogni consigliere deve poter svolgere
liberamente le proprie funzioni ed ottenere le informazioni
sull'attività del Comune nonché sugli enti ed aziende cui esso
partecipa o da esso controllati, nonché i servizi a ciò necessari
secondo le norme del regolamento.
- Per l'esercizio delle loro funzioni sono
attribuiti ai consiglieri i compensi e i rimborsi spese secondo quanto
stabilito dalla legge.
Art. 10 - Decadenza, surroga e
supplenza dei consiglieri comunali
1. La mancata partecipazione
del Consigliere Comunale a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute
nell’anno senza avere giusto motivo, dà luogo all’inizio del
procedimento di decadenza del Consigliere. Il Sindaco provvede con
comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 ed a
comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha
facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di
fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato
nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni
20, decorrenti dalla data di ricevimento. Trascorso il termine la proposta
di decadenza è sottoposta al Consiglio ed il Consigliere è dichiarato
decaduto nel caso in cui le cause giustificative non dovessero essere
ritenute meritevoli di accoglimento. Contro la deliberazione adottata dal
Consiglio Comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
competente per territorio. La deliberazione deve essere, nel giorno
successivo, depositata presso la Segreteria Comunale e notificata, entro i 5
giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
2. Nel Consiglio Comunale il
seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l’ultimo eletto.
3. Nel caso di sospensione di
un Consigliere adottata ai sensi dell’art. 15, co. 4 bis della L. 55/90,
come modificata dall’art. 1 - L. 16/92, il Consiglio, nella prima adunanza
successiva alla notifica del provvedi-mento di sospensione, procede alla
temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle
funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato,
dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la
cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo
alla surrogazione a norma del precedente comma 2.
Art. 11 - Linee Programmatiche
Entro 30 giorni dalla prima seduta del
Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Consiglio il testo
contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
Il Consiglio esamina il programma di governo
che viene sottoposto a votazione finale.
Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione
delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori
con l’approvazione della relazione previsionale e programmati-ca, del
bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto
deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione
del programma avviene entro il mese di settembre di ogni anno,
contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali
di bilancio previsto dall’art. 36, co. 2 del D.Lgs 77/95.
Il Consiglio, qualora ritenga che il
programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da
perseguire.
Art. 12 - Gruppi consigliari e
commissioni speciali di indagine
- I consiglieri sono organizzati in gruppi
secondo le disposizioni del regolamento, che ne stabilisce e determina
le modalità di funzionamento ed i mezzi loro assegnati per l'esercizio
delle funzioni.
- Il Consiglio Comunale può istituire, nel
proprio seno, a maggioranza assoluta dei propri componenti, commissioni
speciali di indagine sull’attività dell’Amministrazione per fini di
controllo e di garanzie. La presidenza è attribuita dal consiglio
comunale a consigliere appartenente ai gruppi di minoranza. La
composizione, la durata, le modalità del controllo e della garanzia ed
i poteri delle commissioni sono stabilite dal regolamento del consiglio
comunale
- Le Commissioni speciali di indagine
possono accedere agli atti ed ai dati del Comune e degli enti
dipendenti, nonché convocare e sentire il Sindaco, la Giunta ed i
Consiglieri in carica, i dipendenti comunali, il Segretario Comunale, il
revisore del Conto, gli amministratori e i dipendenti degli enti
funzionalmen-te dipendenti dal Comune. Il controllo si esprime con una
valutazione di legittimità e di merito con richiesta di riesame.
Art. 13 - Elezione della
giunta
- La giunta è composta dal sindaco che la
presiede e da n. 4 assessori. Essa è nominata dal sindaco che provvede
anche alla nomina del vicesindaco in seno alla stessa.
- Possono essere nominati assessori anche
cittadini non consiglieri purché in possesso dei requisiti per la
nomina a consigliere.
- Il sindaco comunica la nomina della giunta
al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
Art. 14 - Funzionamento
- Le funzioni della Giunta sono esercitate
collegialmente; essa delibera con la presenza della maggioranza
dei suoi componenti e a maggioranza di voti.
- Il Segretario redige i verbali delle
deliberazioni adottate.
- Le sedute della Giunta non sono pubbliche
salvo che essa non disponga
- diversamente.
Art. 15 - Funzioni
- La giunta collabora con il sindaco
nell'amministrazione del comune, nell'attuazione degli indirizzi
generali del consiglio.
- La giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che
non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente
Statuto, del sindaco o dei funzionari dirigenti.
Art. 16 - Attività degli
Assessori
- Gli assessori svolgono attività
preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi
permanenti o temporanei loro attribuiti presentano le proposte di
intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino
nell'attuazione dei programmi generali dell'ente approvati dal
Consiglio.
- Forniscono al personale responsabile degli
uffici e dei servizi dell'Ente le direttive politiche per la
predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivi da sottoporre
all'esame degli organi di governo.
Art 17 - Il sindaco
- Il sindaco ha la rappresentanza legale
dell'ente.
- Convoca e presiede il consiglio e la
giunta fissandone l'ordine del giorno: coordina e programma l'attività
degli assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato
alla realizzazione delle previsioni del programma amministrativo ed al
conseguimento degli scopi dell'ente. Sovrintende al funzionamento ed
alla esecuzione degli atti e dei servizi nonché all’espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate all'ente.
- Nomina i componenti della giunta, tra cui
il vice sindaco, attribuisce agli assessori incarichi istruttori
permanenti per gruppi di materie affini; può attribuire ai singoli
assessori incarichi temporanei per affari determinati e periodi
definiti.
- Indice i referendum comunali.
- Può revocare uno o più assessori,
dandone motivata comunicazione al consiglio.
- Sulla base degli indirizzi stabiliti dal
consiglio nel rispetto dei tempi e delle modalità dettate dalla legge,
dallo Statuto e regolamenti comunali, provvede alla nomina, alla
designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni
- Nomina i responsabili degli uffici e dei
servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dallo Statuto e
regolamenti comunali.
- Risponde, entro 30 giorni, alle
interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato
dai consiglieri secondo le modalità disciplinate dal regolamento
consigliare.
- Esercita le funzioni attribuitegli dalle
leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
- In caso di dimissioni, impedimento
permanente, rimozione o decesso del sindaco, le funzioni del sindaco
sono svolte dal vice-sindaco.
Art. 17 bis - Dimissione,
impedimento, rimozione, sospensione o decesso del
sindaco
1. In caso di dimissioni,
impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la
giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
Art. 18 - Elezione del sindaco
- Il sindaco viene eletto dai cittadini a
suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla
legge ed è membro del consiglio.
- La legge disciplina le modalità per
l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio
di sindaco, il cui status e le cause di cessazione dalla carica.
Art. 19 - L'ordinamento
degli uffici e dei servizi
1. L'ordinamento degli
uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
consiglio, assume quali obiettivi il perseguimento dell'efficacia,
dell'effi-cienza, della funzionalità ed economicità di gestione secondo
principi di professionalità e responsabilità.
Art. 20 - Il segretario ed i
responsabili degli uffici o dei servizi
- Il Segretario Comunale esercita le
funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai
regolamenti o conferitegli dal Sindaco. Salvo quando il sindaco
abbia nominato il Direttore Generale, il Segretario Comunale sovrintende
allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l’attività.
- I responsabili degli uffici o dei servizi,
nell’ambito delle risorse e degli indirizzi loro assegnati, rispondono
del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Agli stessi sono
attribuiti tutti i compiti di gestione e di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi politici.
Art. 21 - Il Direttore
Generale
1. Il regolamento per
l'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede i criteri per la nomina del
direttore generale, ricorrendone i presupposti di legge. In alternativa il
Sindaco può conferire le funzioni di direttore generale al Segretario
Comunale, Le funzioni de[ direttore generale sono definite dalla legge e dai
regolamenti del comune.
Art. 22 - Il personale
- Il personale del comune opera con
professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e persegue
il raggiungimento degli obiettivi prospettati dagli organi politici.
- Il Comune promuove e realizza il
miglioramento delle prestazioni del personale mediante la
responsabilizzazione, la formazione, l'aggiornamento dei di pendenti e l’ammodernamento
delle dotazioni strumentali.
- Il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di
assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità
concorsuali, i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere
stipulati contratti a tempo determinato di dirigenti, alte
specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.
Art. 23 - I responsabili del
procedimento amministrativo
1. Il regolamento stabilisce
i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi ed individua i
dipendenti e i funzionari responsabili, ad ogni livello funzionale, dei
relativi adempimenti nonché i termini e i modi di partecipazione dei
cittadini.
Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 24 - Diritto di accesso
agli atti e ai procedimenti
1. Al fine di assicurare la
trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso
ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento
sul procedimento amministrativo.
Art. 25 - Indirizzi
regolamentari
- Il regolamento determina le modalità per
la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed i tempi entro i
quali ciò deve avvenire. Gli atti potranno essere esibiti dopo la
emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto
di chi vi è direttamente interessato.
- Copia delle deliberazioni del Consiglio e
della Giunta, dei Regolamenti vigenti, degli statuti delle aziende ed
istituzioni e dei contratti, saranno a libera disposizione dei
cittadini,
- La consultazione degli atti non è
soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.
- Il Sindaco può dichiarare la temporanea
riservatezza di atti, vietandone l'esibizione, quando la loro diffusione
possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei
gruppi o delle imprese.
- Oltre agli atti di cui sopra, restano
esclusi dall'accesso e dal diritto all'informazione, gli atti formati o
rientranti nella disponibilità del Comune, che il Regolamento
individuerà ai sensi dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, o
prevista da specifiche disposizioni di leggi o regolamenti.
Art. 26 - Consulte comunali
- Al fine di favorire la partecipazione dei
cittadini all'amministrazione locale, il comune costituisce le Consulte.
- Il regolamento degli istituti di
partecipazione stabilisce il numero delle Consulte, le materie di
competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.
- Le Consulte eleggono al loro interno un
Presidente che ne coordina i lavori, sono formate da rappresentanti del
Consiglio Comunale e da rappresentanti delle associazioni e delle libere
forme associative iscritte nell'apposito albo comunale.
- I capigruppo consiliari vi partecipano di
diritto, mentre il Sindaco e gli Assessori previo accordo con il
Presidente.
Art. 27 - Poteri delle
Consulte Comunali
- Le Consulte possono, nelle materie di
competenza:
- esprimere pareri preventivi a richiesta o
su propria iniziativa, su atti comunali;
- esprimere proposte agli organi comunali
per l'adozione di atti;
- esprimere proposte per la gestione e l'uso
di servizi e beni comunali;
- chiedere che funzionari comunali vengano
invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.
- Il Regolamento degli istituti di
partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole
Consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere
preventivo sarà obbligatoria, parere che comunque non sarà vincolante.
Art. 28 - Albo delle forme
Associative
- Nell'ambito delle finalità perseguite da
questo Ente, è istituito l'Albo delle forme associative.
- I criteri e le modalità per l'iscrizione
sono disciplinate dal Regolamento degli istituti di partecipazione.
- Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le
associazioni e le altre forme associative dovranno avere sede in Osnago,
oppure avere almeno 5 iscritti ivi residenti, assicurare la
rappresentatività degli interessi dei cittadini e la strutturazione
democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di
decisione.
Art. 29 - Diritti delle forme
associative iscritte all'Albo
1. Le associazioni e le altre
libere forme associative iscritte all'Albo:
- saranno consultate nelle specifiche
materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle
Consulte comunali di cui all'articolo precedente;
- potranno ottenere il patrocinio del Comune
per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui
concessione è competente la Giunta Comunale;
- potranno accedere alla struttura ed ai
beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti.
Art. 30 - Consultazione
- Il Comune riconosce come istituto di
partecipazione la Consultazione di cittadini.
- La Consultazione è rivolta a conoscere la
volontà di cittadini nei confronti degli indirizzi
politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o
nella gestione di un servizio o bene pubblico.
Art. 31 - Materia di
consultazione
1. La Consultazione viene
decisa dalla Giunta Comunale, prima di proporre al Consiglio Comunale la
deliberazione delle materie per le quali ritiene necessario conoscere la
volontà dei cittadini.
2. La Giunta Comunale è
tenuta ad effettuare la consultazione quando lo richiedano la maggioranza
assoluta dei Consiglieri Comunali o il 20% degli elettori del Comune.
Art. 32 - Forme di
consultazione
1. La consultazione si svolge
nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate dalla Giunta
Comunale, secondo le norme previste nel Regolamento degli istituti di
partecipazione.
2. Dovrà comunque essere
assicurato che:
- la conoscenza dell'indizione delle
Consultazioni sia svolta nei confronti di tutti i cittadini;
- i luoghi di riunione siano accessibili a
tutti i cittadini;
- il quesito posto sarà chiaro ed
intelligibile;
- le risposte dei cittadini potranno essere
quantitativamente verificabili.
Art. 33 - Conseguenze della
Consultazione
1. L'organo che deve emanare
l'atto, cui è correlata la Consultazione, ha il dovere di considerare la
volontà espressa con la stessa, ai fini della sua motivazione.
Art. 34 - Istanze - Petizioni
- Proposte
1. Ogni cittadino, in forma
singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze,
petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi
collettivi.
2. L'Amministrazione ha
l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati
la decisione che ne è scaturita.
Art. 35 - Modalità di
presentazione ed esame
1. Le istanze, petizioni e
proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed
intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta
e la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.
2. L'Ufficio Protocollo
rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o
proposta previa opposizione del timbro di arrivo.
3. L'Amministrazione ha 30
giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento
in merito, o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
4. L'istanza, la petizione o
la proposta sono trasmesse al Consiglio o alla Giunta a seconda delle
rispettive competenze.
Art. 36 - Referendum
consultivo, propositivo e abrogativo.
- Il Comune riconosce fra gli strumenti di
partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il Referendum
consultivo, propositivo e abrogativo.
- Il referendum consultivo è indetto per
consentire l’espressione del corpo elettorale di volontà e
orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di
interesse generale della comunità;
- Il referendum propositivo è indetto per
disporre l’inserimento nell’ordina-mento comunale di nuove norme
statutarie o regolamentari ovvero l’adozione di atti amministrativi
generali, non comportanti spese.
- Il referendum abrogativo è indetto per
abrogare, in tutto o in parte, norme o regolamenti comunali o atti di
competenza del Consiglio o della Giunta comunale
- Hanno diritto di partecipare al voto tutti
i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
- Il referendum può riguardare solo materie
di esclusiva competenza dell'Ente.
- Non è ammesso referendum su deliberazioni
o norme regolamentari inerenti le seguenti materie:
a) elezioni, nomine,
designazioni, revoche e decadenze;
b) personale comunale, delle istituzioni
e delle aziende speciali;
c) funzionamento del
consiglio comunale e delle consulte:
d) tutela dei diritti
delle minoranze etniche e religiose;
e) bilancio, tributi e
tariffe.
8. E' obbligatorio lo
svolgimento del Referendum prima di procedere alla costituzione di una
Unione di Comuni o di fusione con altro Comune.
Art. 37 - Richiesta di
referendum
- Il referendum può essere richiesto dalla
maggioranza assoluta dei Consiglieri o dal 20% degli elettori del
Comune.
- La richiesta contiene il quesito che si
vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed
intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con
l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento. Viene
rivolta al Sindaco che indice il Referendum, da tenersi entro 3 mesi
dall'ammissione, determinando la data e le altre modalità di
svolgimento.
Art. 38 - Ammissione della
richiesta
1. La ammissione della
richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si
riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo
il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori è
rimessa al giudizio di una Commissione composta dal Segretario dell'Ente,
dal Giudice Conciliatore e dal Difensore Civico. Qualora la richiesta fosse
ad iniziativa popolare è in facoltà del Comitato promotore di procedere
alla richiesta alla Commissione, di un preventivo giudizio di ammissibilità
del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua
formulazione. A tal uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da
almeno 1/20 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione
del referendum.
Art. 39 - Indirizzi
regolamentari
- Il procedimento relativo alla
consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal
Regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi
contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri.
- La consultazione si effettua durante una
sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una
durata ininterrotta di 10 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare
nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi
contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.
- La pubblicizzazione adeguata della
consultazione e del contenuto sostituisce la stampa e la consegna dei
certificati elettorali. La partecipazione alla votazione attestata con l’apposizione
della firma dell'elettore sulla lista sezionale.
- La normativa regolamentare farà
riferimento, per quanto compatibile, alle procedure adottate per lo
svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla
dimensione locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai
fini della loro semplificazione ed economicità.
- Il Referendum è valido se vi ha
partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
- Il voto favorevole al quesito, consultivo
e propositivo, da parte della maggioranza dei partecipanti al voto,
obbliga il Consiglio Comunale alla discussione e alla deliberazione in
merito allo stesso nella prima seduta successiva alla consultazione.
- Il voto favorevole al quesito abrogativo
comporta l’annullamento delle norme o regolamenti comunali o atti di
competenza del consiglio o della giunta comunale sottoposti a
consultazione referendaria.
Titolo IV
SERVIZI E LORO MEZZI
STRUMENTALI
Art. 40 - I servizi pubblici
- Il Consiglio Comunale individua i servizi
pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo
economico e civile della propria comunità.
- Provvede alla loro gestione nelle forme e
nei modi previsti dalla legge, privilegiando l'associazione e la
cooperazione con gli altri enti territoriali, ed operando la scelta
sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di
efficienza, efficacia ed economicità.
- I regolamenti stabiliscono gli obiettivi,
le modalità di costituzione di gestione e di organizzazione nelle varie
forme previste dalla legge.
Art. 41 - Gestione diretta dei
servizi pubblici
1. Per la gestione dei
servizi pubblici, il Consiglio Comunale può deliberare l’adozione delle
seguenti forme:
- in economia, quando per le modeste
dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
costituire una istituzione o un'azienda;
- in concessione a terzi quando esistano
ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, anche per la
gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di
servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni a
prevalente capitale comunale, qualora si rende opportuna, in relazione
alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti
pubblici e privati.
Art. 42 - Principio di
cooperazione
- L'attività dell'Ente diretta a conseguire
uno o più obiettivi di interesse comune tra Comuni e tra Comune e
Provincia, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti
dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 43 - Convenzioni
- Il Comune promuove la collaborazione, il
coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando
nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione
di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali
ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni
con altri Comuni e con la Provincia anche tramite l’istituzione di
uffici comuni ovvero tramite delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti a favore di uno di essi.
- Le convenzioni contenenti gli elementi e
gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale
a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 44 - Consorzi
- Il Consiglio Comunale, in coerenza ai
principi statutari promuove la costituzione del consorzio tra Comuni e
tra Comune e Provincia per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto
il profilo economico od imprenditoriale o per la gestione dei servizi
sociali.
- La convenzione oltre al contenuto
prescritto dal secondo comma del precedente art. 43, deve prevedere
l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli
albi pretori degli enti contraenti.
- Il Consiglio Comunale, unicamente alla
convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare
l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.
- Il consorzio assume carattere
polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Comuni
e Provincia una pluralità di servizi attraverso il modello consortile.
Art. 45 - Accordi di programma
1. Il Comune per la
realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano
dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e
l'integrazione di pi soggetti interessati, promuove e conclude accordi di
programma, secondo quanto disposto dall’art. 27 della legge 142/90,
2. Il Sindaco definisce e
stipula l'accordo come deliberato dal Consiglio Comunale con l'osservanza
delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni
attribuite con lo Statuto.
Titolo V
CONTROLLI INTERNI
Art. 46 - Nomina del revisore
- Il revisore del conto è nominato dal
Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i
requisiti per la carica a consigliere comunale, e che non siano parenti
ed affini, entro il 4° grado, ai componenti della Giunta in carica.
- Esso dura in carica un triennio, è
rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo inadempienza,
secondo le norme stabilite dal regolamento.
- li revisore che abbia perso i requisiti di
eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o
sospeso da ruolo professionale o dagli altri dai quali è stato scelto,
decade dalla carica.
- La revoca e la decadenza dall’ufficio
sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione da
parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso,
in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie
giustificazioni.
Art. 47 - Sostituzione del
revisore
1. In caso di cessazione per
qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla
surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento.
Art. 48 - Svolgimento delle
funzioni
- Il revisore esercita le funzioni ad esso
demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del
mandatario.
- Nell'esercizio della funzione di controllo
e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione
ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed ai relativi
uffici nei modi indicati dal regolamento. Esso è tenuto ad accertare la
consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture
contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la
presa visione e di conoscenza degli atti che comportino e/o modifiche
patrimoniali.
- In sede di esame del rendiconto di
gestione e del conto consuntivo, il revisore presenta la relazione di
accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenzia alla relativa
seduta consiliare.
- Il revisore può essere sentito dalla
Giunta o dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai
rilievi da lui mossi all'operato dell'Amministrazione e pertanto
presenziare in tale sede alle relative riunioni.
Art. 49 - Retribuzione del
revisore
1. L'incarico è retribuito
applicando le tariffe professionali, commisurate alla dimensione dell'Ente.
Art. 50 - Difensore Civico
- E' istituito l'ufficio del difensore
civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità
e del buon andamento dell'amministrazione comunale e delle aziende ed
enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli
abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei
cittadini.
- All'ufficio Difensore civico deve essere
eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni
pubbliche e nel campo della tutela dei diritti o nell'attività
svolta, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di
probità ed obiettività di giudizio.
- Al Difensore civico si applicano le norme
della ineleggibilità ed incompatibilità previste per i componenti del
comitato regionale di controllo. Lo stesso non deve essere comunque
dipendente dell’Amministrazione né deve coprire incarichi direttivi
od esecutivi in partiti politici.
- Il Difensore Civico è eletto dal
Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei 3/4 dei
consiglieri comunali assegnati in prima votazione e dalla metà più uno
nelle successive, sulla base di una rosa di candidati risultante da
consultazioni di associazioni e da indicazioni dei cittadini. Dura in
carica quattro anni e comunque fino alla prestazione del giuramento da
parte del successore. Non può svolgere più di due mandati successivi.
- Prima di assumere le funzioni presta
giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula "Giuro di
adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel
rispetto della legge".
- Svolge il proprio incarico in piena
indipendenza dagli organi del Comune. ha diritto di accedere a tutti gli
atti d’ufficio e non può essergli opposto il segreto d’ufficio ai
sensi ai sensi dell’art. 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241
ed è tenuto a sua volta al segreto d’ufficio secondo le norme di
legge. Gli amministratori del Comune sono tenuti a fornirgli le
informazioni utili allo svolgimento della sua funzione.
- Può essere revocato prima della scadenza
del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per
accertata inefficienza. la mozione di sfiducia deve essere approvata con
la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il Difensore civico
inoltre è revocato di diritto dall’incarico se si verifica nei suoi
confronti una delle situazioni che ne comporterebbe la ineleggibilità o
l’incompatibilità.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta
al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta. La
relazione viene iscritta all’ordine del giorno del primo consiglio
utile.
- Il Comune provvede a dotare il Difensore
Civico di mezzi adeguati per lo svolgimento delle sue funzioni. L’ufficio
del Difensore Civico deve essere accessibile al pubblico sia dal punto
di vista della sede che da quello degli orari.
- Il Consiglio Comunale potrà deliberare
una congrua indennità di carica.
Titolo VI
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 51 - Statuto
1. Lo Statuto contiene le
norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi
tutti gli atti amministrativi dei Comune.
2. Lo Statuto e le sue
modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono
sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza.
Art. 52 - Regolamenti
1. li consiglio comunale,
sentite le proposte della consulta, emana regolamenti
a) nelle materie ad esso
demandate dalla legge o dal lo Statuto;
b) in tutte le altre
materie di competenza comunale.
2. Nella formazione dei
regolamenti vengono consultati i soggetti interessati.
Art. 53 - Adeguamento delle
fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Gli adeguamenti dello Statuto e dei
regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8
Giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120
giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
- Le norme integrative o modificative dello
Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole
dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi
entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la
relativa deliberazione ottiene per 2 volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 54 - Norme transitorie e
finali
1. il presente Statuto entra
in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Fino all'entrata in vigore
dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a
darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto
compatibili con la legge e lo Statuto.
3. Non possono essere indetti
Referendum prima dell'approvazione dell'apposito regolamento.
4. I regolamenti previsti dal
presente Statuto sono deliberati entro diciotto mesi dall’entrata in
vigore dello stesso.
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