HOME    SCUOLA    SERVIZI SOCIALI    UFFICIO TECNICO    ASSOCIAZIONI    CONTATTI   POLIZIA MUNICIPALE    LINKS    INDICE SITO

IL COMUNE
L'AMMINISTRAZIONE
ORARI E NUMERI UTILI
BANDI E CONCORSI
ORDINANZE
DELIBERE
MODULISTICA
INFORMAZIONE
Notiziario Incontro
Eventi del mese
Bacheche comunali
News della provincia
UTILITA'
Previsioni meteo
Mappa di Osnago
Qualità dell'aria  
BILANCIO
Opuscoli di bilancio
BIBLIOTECA
Biblioteca
Novità in biblioteca
Cerca libri biblioteca
URBANISTICA
Opere pubbliche
Qualità dell'acqua
Raccolta differenziata
INIZIATIVE
Archivio della memoria
Afghanistan ITW
Agenda 21 
Costituzione
Paco
Progetto e-government
Sentieri partigiani
 


web design

 


Assessorato al bilancio, organizzazione, comunicazione

CERTIFICATI E DOCUMENTI

Per sapere dove richiedere alcuni documenti consultare questa pagina

 CONTRASSEGNO PER PARCHEGGIO INVALIDI


Chi ha difficoltà motorie che rendono difficoltosa la deambulazione, può richiedere al Comune di residenza il contrassegno invalidità.
L'interessato deve presentare domanda al Sindaco, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico - legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, che certificherà la difficoltà di deambulazione.
L'autorizzazione ha validità 5 anni.
Il rinnovo si ottiene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

 DENUNCIA DI MORTE

Puoi trovare il modulo nella sezione autocertificazione

In caso di decesso in casa deve essere avvisato il medico curante per la verifica della causa del decesso. Deve inoltre essere richiesto l'intervento del medico necroscopo dell'Azienda Sanitaria Locale per l'accertamento della morte.
La denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dalla morte all'ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si è verificato l'evento. La denuncia può essere effettuata da un familiare o persona convivente col defunto purchè munito di idoneo documento di riconoscimento. I documenti necessari per effettuare una denuncia di morte sono:
- avviso di morte unitamente alla scheda ISTAT rilasciato dal medico curante
- certificato del medico necroscopo

 DICHIARAZIONE DI NASCITA

Puoi trovare il modulo nella sezione autocertificazione

La dichiarazione di nascita può essere resa da un genitore, da un procuratore speciale ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.
La dichiarazione può essere resa:
- entro 10 giorni presso il Comune dove è avvenuto il parto
- entro 3 giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita
- entro 10 giorni nel Comune di residenza dei genitori. Se gli stessi non risiedono nello stesso comune, la dichiarazione è resa nel comune di residenza della madre salvo diverso accordo tra le parti

Documentazione da presentare al Comune per la denuncia della nascita:
- documento di riconoscimento di colui/colei che effettua la dichiarazione di nascita
- codice fiscale di entrambi i genitori
- attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

 (ART.4 L.4/1/1968 N.15)
Puoi trovare il modulo nella sezione autocertificazione


Tutti gli stati, fatti e qualità personali, non autocertificabili, che siano a diretta conoscenza dell'interessato possono essere comprovati dal dichiarante a titolo definitivo mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Tale dichiarazione può riguardare anche:
- stati, fatti, e qualità personali, che il dichiarante dà nel proprio interesse, relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza
- la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (ad esempio nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto sostituisce a tutti gli effetti il documento originale).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non sono soggette ad autenticazione se:
- devono essere presentate a organi della pubblica amministrazione oppure a gestori o esercenti di servizi pubblici.
- il sottoscrittore firma in presenza del dipendente addetto o la dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Le dichiarazioni non soggette ad autenticazione sono rilasciate in esenzione da bollo.

 LIBRETTO DI LAVORO


Il libretto di lavoro è un documento personale che viene rilasciato a coloro che prestano la propria opera alle dipendenze altrui ed è valido in tutti i Paesi della comunità Economica Europea.
Il libretto di lavoro è rilasciato dal Comune ai cittadini residenti che hanno compiuto il 15° anno di età e ne facciano richiesta.
Eccezionalmente, può essere rilasciato a coloro che hanno compiuto i 14 anni e dimostrino di aver conseguito la licenza della scuola media inferiore ovvero di aver frequentato per otto anni la scuola dell'obbligo. Per questi ultimi, ai fini del rilascio, è necessaria apposita sottoscrizione di uno dei genitori ed una visita medica presso l'Azienda Sanitaria Locale che riconosca l'idoneità a svolgere l'attività cui saranno adibiti.
Gli stranieri comunitari possono richiedere il rilascio del libretto di lavoro nel comune dove risiedono, previa esibizione del permesso di soggiorno mentre gli stranieri extracomunitari devono chiederlo all'Ispettorato del Lavoro di Como.
Per il rilascio del libretto di lavoro è necessario sottoscrivere l'apposita istanza presso l'Ufficio Anagrafe e portare:
- documento di riconoscimento
- copia del titolo di studio conseguito

Tutti i documenti e certificazioni occorrenti per il rilascio del libretto di lavoro, nonchè il libretto stesso, sono esenti da qualsiasi diritto o spesa.

 PASSAPORTO


Ha validità 10 anni e deve essere rinnovato dopo 5 anni. Il rinnovo può essere effettuato anche dopo 5 anni, purchè la domanda di rinnovo venga inoltrata alla Questura prima del 6° mese successivo alla scadenza stessa.
Sia che si tratti di rilascio che di rinnovo la documentazione necessaria può essere inoltrata per il tramite del Comune all'Ufficio Passaporti della Questura di Lecco. In alternativa è possibile recarsi direttamente all'Ufficio Passaporti della Questura di Lecco.

Documentazione necessaria per il rilascio del passaporto:
- domanda diretta al Questore
(le firme richieste devono essere apposte innanzi al Pubblico Ufficiale del Comune - Ufficio Anagrafe - o della questura)
- 2 foto tessera recenti,
di formato 24x35 millimetri, identiche fra loro, a capo scoperto, in bianco e nero o a colori
- ricevuta di versamento postale su c/c n.219220 intestato alla Questura di Lecco di euro 5,34 (10500 L)
- marca amministrativa per passaporto da euro 30.99 (60000 L)
- carta di identità
in corso di validità
-
va sottolineato che non è più necessario il nulla osta del Distretto Militare per chi è in attesa di svolgere il servizio militare

Se si hanno figli minorenni, oltre ai documenti di cui sopra è necessario:
- l'atto di assenso del coniuge
da sottoscrivere presso l'Ufficio Anagrafe contestualmente alla richiesta di rilascio del documento (necessario solo nel caso che il coniuge che lo presta non sia legalmente separato e risulti dimorante nel territorio della Repubblica)
- nel caso in cui il richiedente sia vedovo, separato o divorziato con figli minori è necessario il Nulla Osta rilasciato dal Giudice Tutelare,
ad eccezione: a) del divorziato con figli minori se nella sentenza di divorzio sia stato previsto esplicitamente l'assenso al rilascio dei documenti per l'espatrio; b) del separato con figli minori se nel provvedimento di separazione sia stata concessa la facoltà di rilasciare il documento per l'espatrio
- nel caso che il minore abbia più di 10 anni occorre produrre anche la relativa fotografia
in doppio esemplare

Il rinnovo
deve essere effettuato non oltre i 6 mesi successivi alla data di scadenza del documento (quindi entro 5 anni e 6 mesi dalla data di rilascio). Per il rinnovo servono i documenti sopra descritti ad eccezione delle foto e del versamento.

Nulla osta del Giudice Tutelare per il rilascio della Carta di Identità valida per l'espatrio.

- nei casi di genitore vedovo con prole minore, genitore celibe o nubile unico esercente la patria potestà, genitori non coniugati che abbiano riconosciuto entrambi la prole ma non vivano sotto lo stesso tetto occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
- nel caso di genitori separati di fatto, il nulla osta non è necessario qualora entrambi i genitori prestano il loro assenso.
- nel caso di genitori legalmente separati o divorziati, il nulla osta non è necessario se non provvedimento di separazione (ordinanza Presidenziale e/o sentenza di separazione), sia stata concessa la facoltà di rilasciare il documento per l'espatrio
- nel caso di genitori non coniugati che abbiano riconosciuto entrambi la prole e vivano sotto lo stesso tetto, basta l'autocertificazione che non esistano cause ostative all'espatrio.

TUTTO SUL PASSAPORTO DALLA POLIZIA DI STATO
http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/passaporto/passapor.htm