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CERTIFICATI E DOCUMENTI
Per sapere dove richiedere
alcuni documenti consultare questa pagina
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| CONTRASSEGNO
PER PARCHEGGIO INVALIDI |
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Chi ha difficoltà motorie che rendono difficoltosa la deambulazione, può
richiedere al Comune di residenza il contrassegno invalidità.
L'interessato deve presentare domanda al Sindaco, nella quale,
oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e
gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare
la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico - legale
dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, che certificherà la
difficoltà di deambulazione.
L'autorizzazione ha validità 5 anni.
Il rinnovo si ottiene con la presentazione del certificato del medico
curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno
dato luogo al rilascio.
Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno
specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
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| DENUNCIA
DI MORTE |

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Puoi trovare il modulo
nella sezione autocertificazione
In caso di decesso in casa deve essere avvisato il medico curante per la
verifica della causa del decesso. Deve inoltre essere richiesto
l'intervento del medico necroscopo dell'Azienda Sanitaria Locale per
l'accertamento della morte.
La denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dalla morte all'ufficiale
dello Stato Civile del Comune in cui si è verificato l'evento. La
denuncia può essere effettuata da un familiare o persona convivente col
defunto purchè munito di idoneo documento di riconoscimento. I documenti
necessari per effettuare una denuncia di morte sono:
- avviso di morte unitamente alla scheda ISTAT rilasciato dal
medico curante
- certificato del medico necroscopo
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| DICHIARAZIONE
DI NASCITA |

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Puoi trovare il modulo
nella sezione autocertificazione
La dichiarazione di nascita può essere resa da un genitore, da un
procuratore speciale ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona
che ha assistito al parto.
La dichiarazione può essere resa:
- entro 10 giorni presso il Comune dove è avvenuto il parto
- entro 3 giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa
di cura in cui è avvenuta la nascita
- entro 10 giorni nel Comune di residenza dei genitori. Se gli stessi non
risiedono nello stesso comune, la dichiarazione è resa nel comune di
residenza della madre salvo diverso accordo tra le parti
Documentazione da presentare al Comune per la denuncia della nascita:
- documento di riconoscimento di colui/colei che effettua la
dichiarazione di nascita
- codice fiscale di entrambi i genitori
- attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica
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| DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' |

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(ART.4 L.4/1/1968 N.15)
Puoi trovare il modulo nella sezione autocertificazione
Tutti gli stati, fatti e qualità personali, non autocertificabili, che
siano a diretta conoscenza dell'interessato possono essere comprovati dal
dichiarante a titolo definitivo mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà.
Tale dichiarazione può riguardare anche:
- stati, fatti, e qualità personali, che il dichiarante dà nel proprio
interesse, relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza
- la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme
all'originale (ad esempio nel caso di pubblici concorsi in cui sia
prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto
sostituisce a tutti gli effetti il documento originale).
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non sono soggette ad
autenticazione se:
- devono essere presentate a organi della pubblica amministrazione oppure
a gestori o esercenti di servizi pubblici.
- il sottoscrittore firma in presenza del dipendente addetto o la
dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Le dichiarazioni non soggette ad autenticazione sono rilasciate in
esenzione da bollo.
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| LIBRETTO
DI LAVORO |

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Il libretto di lavoro è un documento personale che viene rilasciato a
coloro che prestano la propria opera alle dipendenze altrui ed è valido
in tutti i Paesi della comunità Economica Europea.
Il libretto di lavoro è rilasciato dal Comune ai cittadini residenti che
hanno compiuto il 15° anno di età e ne facciano richiesta.
Eccezionalmente, può essere rilasciato a coloro che hanno compiuto i 14
anni e dimostrino di aver conseguito la licenza della scuola media
inferiore ovvero di aver frequentato per otto anni la scuola dell'obbligo.
Per questi ultimi, ai fini del rilascio, è necessaria apposita
sottoscrizione di uno dei genitori ed una visita medica presso l'Azienda
Sanitaria Locale che riconosca l'idoneità a svolgere l'attività cui
saranno adibiti.
Gli stranieri comunitari possono richiedere il rilascio del
libretto di lavoro nel comune dove risiedono, previa esibizione del
permesso di soggiorno mentre gli stranieri extracomunitari devono
chiederlo all'Ispettorato del Lavoro di Como.
Per il rilascio del libretto di lavoro è necessario sottoscrivere
l'apposita istanza presso l'Ufficio Anagrafe e portare:
- documento di riconoscimento
- copia del titolo di studio conseguito
Tutti i documenti e certificazioni occorrenti per il rilascio del libretto
di lavoro, nonchè il libretto stesso, sono esenti da qualsiasi diritto o
spesa.
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| PASSAPORTO |

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Ha validità 10 anni e deve essere rinnovato
dopo 5 anni. Il rinnovo può essere effettuato
anche dopo 5 anni, purchè la domanda di rinnovo
venga inoltrata alla Questura prima del 6° mese
successivo alla scadenza stessa.
Sia che si tratti di rilascio che di rinnovo la
documentazione necessaria può essere inoltrata
per il tramite del Comune all'Ufficio Passaporti
della Questura di Lecco. In alternativa è possibile
recarsi direttamente all'Ufficio Passaporti della
Questura di Lecco.
Documentazione necessaria per il rilascio del
passaporto:
- domanda diretta al Questore (le firme richieste
devono essere apposte innanzi al Pubblico Ufficiale
del Comune - Ufficio Anagrafe - o della questura)
- 2 foto tessera recenti, di formato 24x35
millimetri, identiche fra loro, a capo scoperto,
in bianco e nero o a colori
- ricevuta di versamento postale su c/c n.219220
intestato alla Questura di Lecco di euro 5,34
(10500 L)
- marca amministrativa per passaporto da euro
30.99 (60000 L)
- carta di identità in corso di validità
- va sottolineato che non è più necessario
il nulla osta del Distretto Militare per chi è
in attesa di svolgere il servizio militare
Se si hanno figli minorenni, oltre
ai documenti di cui sopra è necessario:
- l'atto di assenso del coniuge da sottoscrivere
presso l'Ufficio Anagrafe contestualmente alla
richiesta di rilascio del documento (necessario
solo nel caso che il coniuge che lo presta non
sia legalmente separato e risulti dimorante nel
territorio della Repubblica)
- nel caso in cui il richiedente sia vedovo, separato
o divorziato con figli minori è necessario il
Nulla Osta rilasciato dal Giudice Tutelare,
ad eccezione: a) del divorziato con figli minori
se nella sentenza di divorzio sia stato previsto
esplicitamente l'assenso al rilascio dei documenti
per l'espatrio; b) del separato con figli minori
se nel provvedimento di separazione sia stata
concessa la facoltà di rilasciare il documento
per l'espatrio
- nel caso che il minore abbia più di 10 anni
occorre produrre anche la relativa fotografia
in doppio esemplare
Il rinnovo deve essere effettuato non oltre
i 6 mesi successivi alla data di scadenza del
documento (quindi entro 5 anni e 6 mesi dalla
data di rilascio). Per il rinnovo servono i documenti
sopra descritti ad eccezione delle foto e del
versamento.
Nulla osta del Giudice Tutelare per il rilascio
della Carta di Identità valida per l'espatrio.
- nei casi di genitore vedovo con prole minore,
genitore celibe o nubile unico esercente la patria
potestà, genitori non coniugati che abbiano riconosciuto
entrambi la prole ma non vivano sotto lo stesso
tetto occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
- nel caso di genitori separati di fatto, il nulla
osta non è necessario qualora entrambi i genitori
prestano il loro assenso.
- nel caso di genitori legalmente separati o divorziati,
il nulla osta non è necessario se non provvedimento
di separazione (ordinanza Presidenziale e/o sentenza
di separazione), sia stata concessa la facoltà
di rilasciare il documento per l'espatrio
- nel caso di genitori non coniugati che abbiano
riconosciuto entrambi la prole e vivano sotto
lo stesso tetto, basta l'autocertificazione che
non esistano cause ostative all'espatrio.
TUTTO
SUL PASSAPORTO DALLA POLIZIA DI STATO
http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/passaporto/passapor.htm
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