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CERTIFICATI E DOCUMENTI

Per sapere dove richiedere alcuni documenti consultare questa pagina

 AGIBILITA' / ABITABILITA'

Puoi trovare il modulo nella sezione modulistica

L'agibilità/abitabilità deve essere richiesta quando si è costruito un nuovo edificio oppure si è ristrutturato o modificato un edificio esistente. La richiesta va presentata con apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Tecnico. Alla domanda va allegata tutta la documentazione prevista dalla legge.
Dopo 45 giorni dalla presentazione della richiesta, in assenza di un provvedimento di sospensione da parte del Comune, l'agibilità/abitabilità si considera accordata. Nei 180 giorni successivi il Sindaco può disporre l'esecuzione di eventuali sopralluoghi per verifiche.

 AUTENTICAZIONI


AUTENTICAZIONE DI COPIA
Per autenticare la copia di un documento è necessario:
- un documento di identità personale di colui/colei che si presenta a richiedere l'autentica
- l'originale del documento di cui si deve fare l'autentica
- la fotocopia del documento originale sul quale verrà apposto il timbro di autentica
- la stessa sarà soggetta o meno all'imposta di bollo, a seconda dell'uso per il quale verrà utilizzata la copia autenticata (la marca da bollo può essere acquistata in tabaccheria o può essere assolta in modo virtuale pagando un importo equivalente alla marca all'ufficiale d'anagrafe)

AUTENTICAZIONE DI FIRMA
Per autenticare una firma è necessario:
- documento di identità di colui/colei che sottoscrive
- lo stesso sarà soggetta o meno all'imposta di bollo che può essere assolta anche in modo virtuale, a seconda dell'uso per il quale verrà utilizzato il documento con la firma autentica
- non è più necessaria l'autenticazione della firma per la presentazione delle domande per l'ammissione ai concorsi pubblici, inoltre per i concorsi pubblici non è più previsto il limite di età tranne alcune eccezioni
- la sottoscrizione di istanze da produrre ad organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Telecom, Enel, ecc.) non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità. L'istanza non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contenga dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 4 legge 4/1/1968 n.15 (art. 4 dichiarazione sostitutive dell'atto di notorietà)
- nei casi in cui non è prevista l'autentica di firma non sarà neppure necessario il pagamento dell'imposta di bollo

AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIE
Per autenticare una fotografia è necessario che si presenti la persona interessata con:
- un documento di identità
Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali (patente, ecc.) se presentate dall'interessato possono anche essere autenticate direttamente dall'ufficio competente al rilascio del relativo documento.

 CAMBIO DI RESIDENZA


Per il cambio di residenza da Comune a Comune sono necessari i seguenti documenti:
- documento di identità
- modello APR/4 ISTAT (disponibile presso l'Ufficio Anagrafe)
- permesso di soggiorno (nel caso di cittadini stranieri)
- dichiarazione relativa all'eventuale possesso della patente di guida e di autoveicoli e/o ciclomotori (la dichiarazione deve essere resa all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di nuova residenza da qualsiasi componente maggiorenne della famiglia richiedente il cambio, entro venti giorni dalla data in cui si è verificata la nuova condizione).

Per il cambio di residenza da Comune a Comune, quanto in quello di cambio all'interno dello stesso Comune, il cittadino che cambia abitazione deve presentare denuncia presso l'Ufficio Tributi del Comune ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

PATENTE E CARTA DI CIRCOLAZIONE
Contestualmente alla dichiarazione di cambio di residenza e solo in questo caso, si deve presentare all'ufficiale di anagrafe del Comune di residenza l'istanza recante gli estremi della patente di guida e delle targhe degli autoveicoli e ciclomotori posseduti.
In questo modo, quando la pratica di residenza viene definita sarà lo stesso ufficiale d'anagrafe a promuovere presso la M.C.T.C. di Roma il cambio di abitazione sui documenti.
L'aggiornamento avverrà tramite appositi talloncini adesivi, inviati dalla M.C.T.C. direttamente al domicilio dell'interessato.
In caso di ritardi possono essere richieste notizie sullo stato della richiesta di aggiornamento della carta di circolazione o della patente di guida telefonando al numero verde 167/232323.
Gli operatori della Motorizzazione Civile sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

 CARTA D'IDENTITA'


COSA È

La carta d'identità è un documento, rilasciato dal Comune di residenza, che attesta l'identità del titolare.

A CHI SERVE
Alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. 13 maggio 2011, n.70, il limite minimo di età, per il rilascio della carta d'identità ai minori, precedentemente fissato in anni 15, è stato soppresso.
I cittadini stranieri residenti possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
La carta d'identità deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto i dodici anni, salvo i casi di impossibilità a firmare.

QUANDO SERVE
E' possibile richiedere ed ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio, con la quale si può andare nei seguenti paesi: Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto*, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco*, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia*, Turchia* e Ungheria. *Solo nel caso di viaggi turistici organizzati.

***CONSIGLIAMO DI VERIFICARE SEMPRE SUL SITO DELLA POLIZIA DI STATO L’ELENCO DEI PAESI DOVE CI SI PUO’ RECARE CON LA CARTA D’IDENTITA’***
http://poliziadistato.it/pds/file/files/Documenti_espatrio.pdf
La Prefettura segnala che alcuni paesi non accettano il documento che attesta la proroga della carta d’identità di cinque anni ( timbro apposto sul retro del documento ) es: Turchia – Croazia – Romania – Svizzera .

RILASCIO CARTA D'IDENTITA' PER MINORENNI:
- tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili); se la carta d'identità deve essere valida per l'espatrio, è inoltre necessario l'assenso di entrambi i genitori, che devono firmare un modulo presso l'ufficio anagrafe.
- nel caso in cui non ci fosse il consenso di entrambi i genitori, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;
- si ricorda che per il minore di 14 anni , l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi accompagnato da almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci, ai quali potrà essere richiesto di dimostrare la propria qualità di genitore o tutore (mediante, ad esempio, un certificato / estratto dell'atto di nascita con paternità e maternità).
- se il minore viaggia non accompagnato dai genitori, fino a 14 anni è necessario che sia affidato ad altro adulto con specifico atto di assenso sottoscritto da entrambi i genitori presso la Questura competente.

RILASCIO DI CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO PER MAGGIORENNI:
- tre fotografie recenti a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili);
- la carta d’identità scaduta.

IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO:
Occorre presentare :

- un documento di identità;
- denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri (e sua fotocopia nel caso non sia possibile consegnare all'ufficio la denuncia stessa).

COSTO DEL DOCUMENTO Euro 5,42
IN CASO DI SMARRIMENTO – FURTO - DETERIORAMENTO Euro 10,58

Le fotografie:

Una nota del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005 ha fornito delle indicazioni ufficiali in merito alle caratteristiche tecnico- qualitative delle fotografie per i documenti d'identità:

QUALITA' DELLA FOTOGRAFIA
Le fotografie devono presentare le seguenti caratteristiche:
- risalire a non più di sei mesi prima
- avere una larghezza di 35-40 mm
- riprodurre la testa e le spalle in modo che la faccia occupi il 70-80% della fotografia
- essere a fuoco e nitide
- essere di alta qualità senza segni di inchiostro o piegature.

Le fotografie devono:
- mostrare la persona che guarda direttamente l'obiettivo
- mostrare il colore della carnagione in modo naturale
- possedere sufficiente luminosità e contrasto
- essere stampate su carta di alta qualità e ad alta definizione.
- Le fotografie stampate con fotocamera digitale devono avere un colore di alta qualità ed essere stampate su carta ad alta resa fotografica.

STILE E ILLUMINAZIONE
Le fotografie devono:
- avere un colore neutro
- mostrare gli occhi della persona aperti e chiaramente visibili - senza capelli che li coprano
- mostrare la persona faccia a faccia con l'obiettivo, che non guarda al di sopra della spalla (stile ritratto) o con il capo inclinato, e che mostra ben visibili entrambi i lati del viso in modo chiaro
- essere scattate su uno sfondo disadorno di colore chiaro
- essere scattate con un'illuminazione uniforme e non presentare ombre o riflessi del flash sulla faccia o occhi rossi.

OCCHIALI E COPRICAPO
Se portate gli occhiali:
- la fotografia deve mostrare gli occhi in modo chiaro e senza riflesso del flash sulle lenti, senza lenti ombreggiate (se possibile, evitare le montature pesanti - indossate occhiali dalla montatura più leggera, se li possedete)
- assicuratevi che la montatura non copra alcuna parte degli occhi.

QUANTO DURA
La validità della carta d'identità è stata portata a 10 anni dal Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 ed il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza. Si ricorda che, così come previsto dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 8 del 26/06/2008, "nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: 'validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133 fino al...'".
Tale timbro di proroga verrà apposto dal Comune di residenza o di dimora anche se questi ultimi non sono quelli che hanno emesso la carta d'identità.
Il D.L. 13 maggio 2011, n.70 ha introdotto una validità temporale diversa a seconda dell'età del minore:
- validità di 3 anni per la carta d'identità rilasciata ai minori di tre anni;
- validità di 5 anni per la carta d'identità rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni.


 CERTIFICATO DEI MINORI DI 15 ANNI


Ha validità 5 anni e viene rilasciato ai minori da 0 a 15 anni. il certificato dei minori di 15 anni viene rilasciato direttamente dal comune.
Per ottenere il documento occorre una foto del minore.
Inoltre se i genitori vogliono che il documento sia valido ai fini dell'espatrio devono, muniti di idoneo documento di riconoscimento, sottoscrivere presso l'Ufficio Anagrafe del Comune la domanda diretta al Questore, contenente l'assenso all'espatrio (il modulo è disponibile presso l'Ufficio Anagrafe stesso).

 MATRIMONIO CIVILE / RELIGIOSO


Per poter contrarre matrimonio è necessario che vengano eseguite le pubblicazioni nei comuni di residenza degli sposi. La richiesta di pubblicazione di matrimonio deve essere presentata all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno degli sposi.
Gli stessi devono dichiarare: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, luogo di residenza, libertà di stato, se tra di loro esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione, o di affiliazione, se hanno già contratto precedente matrimonio, se si trovano nelle condizione indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile.
Nel caso di matrimonio religioso è necessario inoltre che gli sposi presentino la richiesta di pubblicazione del parroco.
Se uno degli sposi è straniero deve presentare il nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 116 del codice civile dall'autorità del paese d'origine.
L'ufficiale di stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni e acquisisce d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
L'atto di pubblicazione rimarrà esposto all'albo del comune almeno 8 giorni. Trascorsi 3 giorni successivi alla pubblicazione è possibile ritirare presso l'ufficio di stato civile il certificato dell'eseguita pubblicazione di matrimonio che, in caso di matrimonio religioso dovrà essere consegnato al parroco. In caso di matrimonio civile, l'eseguita pubblicazione deve essere consegnata al sindaco con il quale sarà necessario concordare la data per il matrimonio.
In occasione della cerimonia vengono letti agli sposi gli art. 144, 145, 147 del codice civile.